(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  2  della  legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20
 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

   1.  L'art.  2  (Composizione  e  durata)  della legge regionale n.
20/2003 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  2  (Composizione e durata). - 1. Il CORECOM e' composto dal
Presidente,  nominato  dal Presidente della Giunta regionale d'intesa
con  il  Presidente  del  Consiglio  regionale,  e da sei componenti,
eletti  dal  Consiglio  regionale  con  voto  limitato a quattro, fra
esperti   in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  competenza  ed
esperienza   nel   settore   della  comunicazione  nei  suoi  aspetti
culturali,   giuridici,   economici   e  tecnologici,  documentati  e
appositamente  valutati  dal  Comitato  tecnico di valutazione di cui
all'art.  8  della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le
nomina  e  designazioni  di  competenza  della  regione),  che  diano
altresi'  garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM e' costituito
all'inizio  di  ogni  legislatura  e resta in carica per cinque anni,
salvo  il  caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I
suoi  componenti  che  hanno ricoperto per due mandati consecutivi la
carica  non  sono  immediatamente rieleggibili alle medesime cariche,
salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore
a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
   2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le
modalita' previste dal regolamento interno di cui all'art. 7.
   3.  Alle  procedure  di  rinnovo  del  CORECOM  si  provvede entro
quarantacinque  giorni  dall'effettiva  scadenza  dei  componenti dal
Comitato in carica.
   4.  In  caso  di  morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un
componente  del  CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione
di  un  nuovo  componente,  che  resta  in  carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato del Comitato.».
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
    Milano, 31 marzo 2008
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/570 del
   18 marzo 2008